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TUTTE LE NOVITA’ DEL DECRETO-LEGGE DEL 25 MARZO 2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto-Legge n.19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con vigenza dal 26 marzo 2020. Analizziamo di seguito tutte le principali novità.

A seguito del Consiglio dei Ministri tenutosi martedì 24 marzo, il premier Giuseppe Conte ha annunciato, in una conferenza stampa in diretta Facebook, l’adozione di un nuovo Decreto-Legge contenente ulteriori misure atte a fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19.

Prima di illustrare nello specifico le misure adottate, il Presidente del Consiglio ha preliminarmente chiarito gli equivoci sorti in merito alla cessazione dello stato di emergenza. Lo stesso, infatti, ha ribadito come il 31 luglio 2020 rappresenti la data finale dell’emergenza, dichiarata già a gennaio 2020, e non già il termine delle singole misure, in merito alle quali si deciderà in base all’andamento dei contagi.  

Al fine di fronteggiare e contenere la diffusione del Coronavirus, il provvedimento in parola prescrive la possibilità di disporre su tutto il territorio nazionale, o solo su parte di esso, una o più misure dallo stesso previste. Queste ultime, nello specifico, devono essere adottate per periodi di tempo non superiore ai 30 giorni e sono reiterabili e modificabili anche più volte sino al 31 luglio, in virtù dell’evoluzione epidemiologica.

 Ma quali sono le misure imposte? Il Decreto-Legge in oggetto prevede una serie di restrizioni, molte delle quali peraltro già adottate con i precedenti provvedimenti, tra cui la limitazione della circolazione delle persone con il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati, cui si sommano le limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale per tutti gli altri. Sospese anche molto attività, assieme alla chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico. Previste, altresì, limitazioni in ordine alla possibilità di svolgere attività ludiche, ricreative e sportive in luoghi aperti al pubblico, così come riunioni, assembramenti, congressi e manifestazioni. Oltre alla sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, è stata statuita la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale. Confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore e la limitazione delle attività delle amministrazioni pubbliche (eccezion fattasi per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità). Limitazioni, sospensioni o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, si sommano alla limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo. Promossa, al contempo, la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente. Si ribadisce, per le attività consentite, l’obbligo che le stesse siano svolte previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, qualora non sia possibile rispettare tale distanza, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale. Ad ogni modo, l’elenco completo delle misure previste dal Decreto-Legge in oggetto sono rinvenibili nell’art. 1 del predetto provvedimento, consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

Le predette misure, è necessario precisare, possono essere adottate con DPCM su proposta del Ministro della salute o dei Presidenti delle regioni, ove riguardino alcune di esse, o anche dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Al Ministro della salute viene riconosciuto ulteriormente la facoltà di disporre, mediante ordinanza, ulteriori misure di contenimento nelle more dell’adozione dei DPCM.

Importante novità è quella che riconosce ai Presidenti delle regioni la facoltà di emanare ordinanze contenenti misure più stringenti qualora la gravità della situazione sanitaria lo richieda. Per quelle già vigenti, invece, è stato disposto che le stesse trovino applicazione per altri 10 giorni dalla data dell’entrata in vigore del Decreto-Legge in oggetto.

 In merito al rapporto tra potere esecutivo e quello legislativo, è stato previsto che il Presidente del Consiglio, o un Ministro dallo stesso delegato, riferisca ogni 15 giorni alla Camera e al Senato in merito alle misure adottate.

Altre importanti novità ineriscono le sanzioni comminabili in caso di violazione delle prescrizioni. Con il nuovo Decreto-Legge, infatti, si dispone che, salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle misure di contenimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che va dai 400 ai 3.000 Euro. In tali casi, quindi, non è più prevista l’applicazione della sanzione contravvenzionale di cui all’art.650 c.p. Qualora il mancato rispetto di tali  misure venga posto in essere, poi, mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione comminata sarà aumentata sino a un terzo.

Ulteriore sanzione amministrativa è stata prevista nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali. In tali casi è altresì prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività dai 5 ai 30 giorni.

Per entrambe le violazioni di natura amministrativa appena rappresentate, nell’ipotesi di reiterazione della violazione della medesima disposizione la sanzione verrà raddoppiata, mentre quella accessoria sarà applicata nella misura massima.

Si entra, invece, in ambito penale qualora sia perpetrata una violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus. La disciplina di cui all’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2 c.p. prevede, in particolare, la reclusione da 1 a 5 anni.

Inoltre, come già specificato in un nostro precedente articolo, le disposizioni del Decreto-Legge in parola spiegano valore retroattivo nella parte in cui sostituiscono alle sanzioni penali quelle amministrative anche con riferimento alle violazioni perpetrare anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento. In tali circostanze, le predette sanzioni sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

 

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