Attualità

STUDIO TRIBUTARIO RAFFAELE: IL REGIME DELLE DETRAZIONI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA IN CASO DI CRISI FAMILIARE

L’art. 12 del TUIR prevede l’attribuzione di sconti fiscali in presenza di vincoli familiari. Circa l’entità di tali sconti, si rimanda alla disposizione di legge richiamata. La ratio legis è costituita dall’avvertita esigenza di non intaccare con il prelievo fiscale quella parte di reddito destinata a soddisfare le esigenze primarie di vita del contribuente e della sua famiglia, variabili in considerazione di specifiche situazioni. Tali misure costituiscono, nell’attuale sistema, uno dei più significativi strumenti di sostegno fiscale alle famiglie. In questa sede ci occuperemo in particolare di come vengono fruiti tali benefici nel momento in cui si verifica una crisi familiare.

Per quel che concerne la detrazione per il coniuge a carico la legge (art. 12 c. 1 lett. a) del TUIR) stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un determinato importo per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato. Questa detrazione, riservata solo alla famiglia legittima fondata sul matrimonio (ed alle unioni civili in virtù dell’art. 1 c. 20 L. 76/2016), non spetta più in caso di separazione, facendo riferimento la disposizione di legge in esame esclusivamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Tale interpretazione è coerente non solo con la lettera della legge, ma anche con il dato sistematico, tenuto conto che il coniuge onerato del mantenimento dell’altro deduce il contributo a suo carico ex art. 156 c.c. dal suo reddito imponibile in virtù di quanto previsto dall’art. 10 del TUIR. Vien da chiedersi in proposito se sia possibile per il coniuge legalmente ed effettivamente separato fruire della detrazione prevista dall’art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, vale a dire della detrazione spettante per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 3/E del 09.01.1998 si è orientata favorevolmente in tal senso, specificando che relativamente ai soggetti da considerare ai fini della fruizione di tale detrazione è da ricomprendere il coniuge che sia separato o divorziato. L’interpretazione fornita a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate si basa sul fatto che sebbene l’art. 433 c.c. includa il coniuge, per costui tuttavia compete già una specifica detrazione se non legalmente ed effettivamente separato. Successivamente anche il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.01.2012 ha incluso tra i familiari a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato che conviva con il contribuente o riceva da lui un assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ad ogni modo, tale detrazione è esclusa qualora il coniuge, con cui continui a vivere l’altro o che continui a mantenerlo, gli corrisponda un assegno deducibile dal suo reddito, non potendosi cumulare un duplice vantaggio fiscale in questo caso (attribuzione della detrazione e deducibilità assegno di mantenimento).

Per quel che concerne le detrazioni per figli a carico, si premette che spettano solo a condizione che il reddito complessivo del figlio percepito nell’anno d’imposta sia uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, indipendentemente dall’età, dall’iscrizione ad un corso di studi o dalla convivenza con il fruitore (art. 12 c. 2 del TUIR). Inoltre tale disposizione di legge è stata recentemente modificata dalla legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) laddove viene previsto che a decorrere dal 01.01.2019 il suddetto limite viene elevato a 4.000 euro limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Tali detrazioni sono disciplinate dall’art. 12 c. 1 lett. c) del TUIR, al quale si rimanda per l’ammontare dell’importo spettante.

Tale disposizione di legge precisa che, in linea di principio, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, salva la sua integrale attribuzione, per legge, a quello dei coniugi che sopporti il carico dell’altro oppure, in virtù di accordo tra i contribuenti, a quello con il reddito complessivo di ammontare più elevato mentre, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione è riconosciuta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario e, ove l’affido sia congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, ad entrambi nella misura del 50%, salvo che uno dei due non possa usufruirne in tutto o in parte, per limiti di reddito, concentrandosi in tale ipotesi in capo al solo che può beneficiarne, il quale, però, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro la parte che gli sarebbe spettata.

Si fa presente inoltre che la legge prevede l’attribuzione della detrazione prevista per il coniuge a carico per il primo figlio, se più conveniente, nel caso in cui l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Ebbene tale detrazione non spetta in caso di crisi familiare ma solo ed esclusivamente in caso di mancanza fisica – per morte o omesso riconoscimento – dell’altro genitore. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sent. 1541/2003), secondo cui la detrazione per il coniuge a carico (qualora più conveniente) si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a) che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato e legalmente ed effettivamente separato. Dalla nozione di “mancanza del coniuge” sono stati quindi esclusi i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ritenendosi giustificata la scelta di non collocare il primo dei figli a carico al posto del coniuge separato laddove permanga l’inderogabile obbligo di entrambi i genitori, stabilito dall’art. 147 del c.c., di provvedere al mantenimento della prole.

Vi sono da tenere in considerazione, infine, gli ulteriori benefici fiscali spettanti per il sostenimento di determinate spese per i familiari a carico, consistenti in deduzioni dalla base imponibile IRPEF ovvero in abbattimenti dell’imposta, disciplinati rispettivamente dall’art. 10 e dall’art. 15 del TUIR (si possono citare ad es. le spese mediche, quelle previdenziali e assicurative, quelle d’istruzione, ecc.). Tali benefici sono collegati al concreto pagamento e sono, difatti, subordinati al possesso della relativa documentazione, contenente l’indicazione del codice fiscale del contribuente che la richiede. Tali condizioni, imposte dalla disciplina tributaria, prescindono dalla regolamentazione delle spese in sede di separazione, divorzio o procedimento concernente i figli nati fuori del matrimonio. Nella circolare n. 11/E del 16.02.2007 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le regole fissate dall’art. 12 del TUIR, in ordine alla ripartizione tra i genitori delle detrazioni per i figli, sono ininfluenti relativamente alle detrazioni per le spese sostenute nell’interesse dei figli, per cui le stesse spettano al solo contribuente a cui è intestato il relativo documento probatorio o, qualora il documento sia intestato al figlio, ad entrambi i genitori nella misura del 50%, salva l’ipotesi in cui uno dei coniugi sia a carico dell’altro nonché quella dell’annotazione di una diversa percentuale di riparto sul documento di spesa.

Va ricordato infine che se la legge pone un tetto, come avviene, ad esempio, per la detrazione delle spese d’iscrizione dei ragazzi ad attività sportive, il beneficio spetta, nell’ammontare stabilito, una sola volta, a prescindere dal numero dei contribuenti che possono usufruirne (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34/E del 04.04.2008 punto 8.3).

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