Sì ALLA PASSEGGIATA GENITORE-FIGLIO MA NEI PRESSI DELL’ABITAZIONE: LA NUOVA CIRCOLARE DEL VIMINALE
Nella serata di ieri, 31 marzo 2020, il Viminale ha inviato ai Prefetti alcuni “chiarimenti” riguardanti il divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Tra le novità più importanti la possibilità del genitore di passeggiare, anche con il proprio figlio, nei pressi della propria abitazione.
“E’ da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. Questo quanto rappresentato nella circolare sottoscritta dal Capo di Gabinetto Piantedosi con la quale è stato pur precisato che tale attività può essere svolta anche nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Oltre a ribadire ulteriormente il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, così come la possibilità di accedere a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, con la circolare in parola è stato chiarito, altresì, che resta consentito camminare nei pressi della propria abitazione, rientrando, tale ipotesi, nell’alveo dell’attività motoria che resta generalmente ammessa. Quest’ultima, infatti, viene precisato, “non va intesa come equivalente di quella sportiva (jogging)”, anche in considerazione di quanto disposto dall’art.1 del DPCM dello scorso 9 marzo.
Viene parimenti specificato, inoltre, che il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza. Tuttavia, per tutti coloro che vi accedono dall’esterno resta fermo il divieto di assembramento, così come l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e l’uso dei dispositivi di protezione.
Le nuove indicazioni, precisa Piantedosi, sono da trasmettere alle forze di polizia “quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure e la ragionevole verifica dei singoli casi“. Ed invero, le limitazione imposte, come ribadito nella stessa circolare, sono dettate esclusivamente dall’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio. Il perseguimento di tale esigenza, come sottolinea Piantedosi, avviene solo ove siano poste in essere delle “valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete”.