SECONDA CASA PER USO STAGIONALE: GLI SVANTAGGI A ESSERE RUVESI!
Lo sapevate che se due persone hanno un immobile identico a Ruvo di Puglia, classificato come seconda casa adibita a uso stagionale nel territorio ruvese, pagano una somma differente di TARI? Ma come è possibile, se la legge nazionale parla di riduzione dal 30% al 50% su abitazioni adibite a uso stagionale od altro uso limitato e non continuativo?
Ebbene, l’articolo 23 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale di Ruvo in data 9 settembre 2014 ha stabilito che hanno diritto alla riduzione, i soggetti passivi di tributi che hanno la sola unità immobiliare adibita a civile abitazione nelle seguenti condizioni: abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo dal soggetto passivo del tributo che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio comunale o nazionale!
Avete capito bene: se avete la residenza o la prima dimora a Ruvo di Puglia non avete diritto a riduzioni sulla seconda casa adibita a uso stagionale, presente nel territorio ruvese.
La legge nazionale concede la facoltà al Comune di deliberare o meno altri tipi di riduzione TARI nella IUC 2015 a patto che sia dimostrata l’effettiva copertura dei costi o eccedere al massimo del 7% del costo complessivo del servizio garantendo comunque la loro copertura.
Ma così, per una nostra lettrice, è davvero troppo e ci scrive: “I cittadini ruvesi che per loro “sfortuna” hanno fatto tanti sacrifici per soddisfare l’ambizione e il bisogno di possedere una seconda casa a disposizione nel territorio comunale di residenza a Ruvo di Puglia devono ringraziare vivamente il consiglio comunale! Di fatti con la delibera n°. 46 del 09/09/2014 hanno conferito alle famiglie degli “ambiziosi” il dono dell’ubiquità!
Mi spiego meglio: per loro non sono valide le riduzioni e/o esenzioni per l’applicazione del tributo previste dalla normativa nazionale perchè grazie al dono dell’ubiquità vivono contemporaneamente in due residenze distinte. Tuttavia questo dono contrasta con il principio di parità di trattamento e razionalità in quanto, i possessori degli stessi immobili nel territorio di Ruvo ma residenti nei paesi limitrofi che utilizzano gli stessi come case a disposizione, hanno il requisito per la riduzione prevista dalla normativa nazionale”.
Essere ruvesi ha clamorosi svantaggi!
Effettivamente il regolamento comunale non appare rispettoso della legge, vale a dire l’art. 1 c. 659 L. 147/2013.
La lettera b) di tale legge conferisce al comune la facoltà di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo.
Nessun riferimento viene fatto alla residenza ovvero alla dimora, ragion per cui la riduzione va applicata a tutte le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, a prescindere dalla residenza o dimora del soggetto passivo.
Di fatto il consiglio comunale con la delibera citata nella lettera art.23D com 1 recita:la tariffa sia nella quota fissa che nella quota variabile,si riduce del 30% a condizione che la sola unità immobiliare adibita a civile abitazione si trovi nelle seguenti condizioni:
a)abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale,limitato e discontinuo dal soggetto passivo di tributo che risieda o abbia dimora,per più di sei mesi all’anno,in località fuori dal territorio comunale o nazionale.
Quindi riduzione solo per coloro che hanno la residenza nei paesi limitrofi.