Politica

SCHINAIA: "I VERI RESPONSABILI DEL DISASTRO"

Riceviamo e pubblichiamo nota del candidato sindaco Cosimo Schinaia.

“Volendo ripercorre il disastroso iter burocratico che sta portando al tracollo ben 400 famiglie del Comune di Ruvo di Puglia,col fine di gettare luce sul comportamento aberrante che ha intriso di errori marchiani l’amministrazione del Comune di Ruvo di Puglia, partiamo dal decreto sindacale n.160 dell’8.5.1997 in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.271 del 03/04/1997 con cui ù+venne disposta l’occupazione temporanea e di urgenza in favore del Comune di Ruvo di Puglia dei suoli occorrenti per la realizzazione dei lotti indicati dal programma costruttivo del subcomparto destinato all’Erp nell’ambito del Comparto C della variante del PRG, localizzato ed approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n. 97 del 12.11.1996;L’occupazione di detti suoli avvenne in data 06/06/1997, in esecuzione del decreto sindacale n.160 dell’8.5.1997; L’emissione del decreto di esproprio e cioè al 21.05.2002.

Il primo errore in cui è incorsa l’amministrazione è stato aver notificato i decreti di esproprio ai proprietari senza indicare un termine entro cui poter proporre opposizione alla stima (con dolo?).Il secondo è stato quello di avere fatto trascorre quasi dieci anni dall’occupazione d’urgenza al decreto di esproprio (dolo anche qui?). Per il terzo errore Palazzo Avitajaci ha messo particolare impegno: nel 2005 per un altro comparto del Comune di Ruvo di Puglia (comparto “M”), alcuni proprietari, chiedevano all’Ente di poter acquistare volumetrie edificatorie di proprietà comunale pure esistenti nel medesimo comparto “M” con il fine di incrementare le possibilità edificatorie dei propri suoli.Il Comune, facendosi autogol, accettava la proposta ed incaricava un propria commissione tecnica, per l’occasione definita “Organo Terzo” di valutare il valore della sua volumetria in vista della vendita ai richiedenti.

I tecnici di nomina comunale, pervennero alla conclusione che i terreni del comparto “M” di Ruvo di Puglia valessero tanto oro per quanto erano estesi e cioè euro 317,0 al mq; onde poter richiedere ai privati instanti un controvalore di cessione della volumetria determinato con parametri fantasioso, tra i quali spiccano:

  1. a) una sovrastima del 40% dei prezzi unitari di vendita delle unità immobiliari nell’anno 2005 (1900/mq invece che euro 1350 mq riportato nei bollettini ufficiali della Camera di Commercio di Bari);
  2. b) un sovradimensionamento di almeno il 50% del cd valore di scambio suolo volumetria tra i proprietari dei suoli ed i costruttori (38% invece che 24%) che unitamente operando generano la valutazione che si è detta sopra

Naturalmente i privati rifiutarono tale acquisto di volumetria a prezzi folli e la iniziativa della cessione abortì.

Ma l’operato avventato di quell’organo terzo non restò senza conseguenze. Infatti tale stima venne da allora in avanti riesumata da tutti i proprietari di Ruvo incisi da procedure di espropriazione per sostenere strumentalmente che per i terreni del comparto M (ovvero del comparto “C” ad esso urbanisticamente omogeneo) si dovesse adottare la medesima valutazione estimativa di quella elaborazione, che però non si era tradotta in nulla per essa, giustificabilissima scelta economica degli stessi privati che ne avevano fatto istanza al Comune: cioè un dato estimativo ricavato da “una pura esercitazione accademica fondata su eventi fittizi (la presunta alienazione della volumetria in eccedenza) e su dati riferibili a condizioni inussistenti (unità immobiliari discendenti da detta volumetria). P.17 relaz. Scattarelli del 4/10/12.

Naturalmente sarebbe anche possibile avanzare una ben più grave interpretazione della vicenda amministrativa in questione, semplicemente invertendo la successione cronologica- logica della sequenza ipotizzando che la proposta di acquisto di volumetria rivolte dai privati al Comune fosse stata una sorta di”esca avvelenata“ fittizia per indurlo a gonfiare il valore dei suoli del comparto “ M”, in generale, nella prospettiva di ottenere facili inoltri con la cessione di volumetrie a prezzi sovra determinati; per poi dar mostra di rifiutare il prezzo eccessivo ma, nel contempo, chiedere indennità di esproprio, per i propri suoli pure giacenti nel comparto “M” commisurata appunto alla stima formulata dallo stesso Organo Terzo in modo da tradurre tale valutazione aberrante da un tentativo di locupletazione in un atto suicida per lo stesso Comune (pag. 3 sentenza n. 165/2014 Corte di Appello di Bari perizia Ing. Scattarelli DOC 6 e 7).

Non vi è chi non veda la chiara responsabilità contabile degli amministratori del Comune di Ruvo di Puglia!Ma poiché al peggio non c’è mai limite, gli errori del comune di Ruvo di Puglia, dei suoi amministratori, dei tecnici e degli avvocati incaricati (che in alcuni casi si sono anche “dimenticati” di presentarsi in giudizio e che hanno continuato a difendere il Comune di Ruvo di Puglia in altre questioni) sono continuati con i giudizi successivi!

C’è stata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128 e 130 del regolamento comunale, la violazione e/o falsa applicazione della convenzione edilizia.

La convenzione urbanistica per l’attuazione del piano di lottizzazione interessante il comparto “C” individuato dalla variante generale al PRG ai sensi dell’art. 28 della legge 17.08.2012 n.1150 e dell’art. 28 legge Regione Puglia 31.05.1980 n. 56 approvato con delibera del commissario straordinario del comune n. 95 del 20 maggio 2006 redatto dal Notaio Francesco Campi, rep. N. 20609 registrato a Bari il 10.07.2007 nr. 4940 e trascritto a Trani il 17260/1154-il giorno 15.06.2007- pag. 12 art. 12 ultimo capoverso così recita:”Il Consorzio lottizzante, come innanzi rappresentato, si impegna a rinunziare ad ogni eventuale opposizione o azione iniziata in proprio o dagli aventi causa e a non iniziare alcuna nei confronti della variante generale al PRG e successive modificazioni e integrazioni e del piano di lottizzazione oggetto del presente atto” .

Si riporta, di seguito, il regolamento Edilizio del Comune di Ruvo di Puglia art. 128 capitolo XVI che così recita:“L’istituto del Comparto edificatorio ha la finalità di distribuire proporzionalmente, tra tutti i proprietari delle aree ricadenti in un comparto edificatorio, vantaggi e oneri rinvenienti dall’urbanizzazione dell’area stessa”. Esso fu introdotto dalla legge 17.08.1942 art. 23 “Comparti edificatori” ed ancora gli artt.129-130 del regolamento edilizio.Ed ancora “di conseguenza nell’ambito del costituendo consorzio, venga riconosciuta, in capo a ciascuna delle ditte espropriate, il diritto a realizzare cubature di edilizia privata nella misura pari al 50% di quella desumibile, nel piano di lottizzazione del comparto, da ciascuno dei suoli occupati ed espropriati da parte dell’amministrazione comunale”

“Lo strumento attuativo prevedeva che ogni comparto individuato fosse scomposto in due sub comparti di superficie eguale (50% edilizia privata e 50% di edilizia pubblica) e che i suoli espropriati fossero così suddivisi: i suoli compresi nel primo sub comparto, destinati all’edilizia residenziale pubblica, venivano assegnati in diritto di superficie alle cooperative edilizie costituite e allo Iacp per la realizzazione di alloggi destinati a determinate finalità sociali: i suoli inclusi nel secondo subcomparto, destinato ad edilizia privata, venivano riassegnati ai proprietari contestualmente al diritto di edificare nella misura del 50%della cubatura esperibile.

Ora, è accaduto che, i proprietari espropriati, nonostante l’offerta d’indennità pari a circa euro 22 al mq e del riconoscimento ad edificare nei termini sopra indicati, hanno proposto opposizione innanzi alla Corte di Appello di Bari, ritenendosi insoddisfatti della misura dell’indennità.E’ evidente che alla luce di chiaro disposto normativo, essendo, la CONVENZIONE un contratto tra i soggetti consorziati privati(proprietari dei terreni) e la P.A., avendo i consorziati disatteso quanto stabilito nella predetta convenzione, così come sopra specificato, GLI STESSI HANNO, IN TAL MODO FATTO VENIR MENO IL SINNALAGMA CONTRATTUALE CHE LE PARTI AVEVANO POSTO IN ESSERE.

E’ ancora evidente l’illegittimità di tale comportamento e soprattutto la mancanza di qualsiasi titolo per poter porre in essere qualsivoglia azione da parte dei proprietari dei terreni che aderendo alla convenzione, ACCETTANDO LE CONDIZIONI DELLA STESSA con il Comune, hanno, in quella sede, già rinunciato e fatto venire meno a qualsivoglia possibilità di rivedere i prezzi dell’esproprio ED IN RAGIONE DI TANTO AVREBBERO DOVUTO RITENERSI SODDISFATTI!.Tali atti sono ingiusti, illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni soggettive dei terzi chiamati in causa del Comune di Ruvo di Puglia e dell’intera popolazione del Comune di Ruvo di Puglia essendo, ormai, lo stesso, un problema sociale che investe l’intera cittadina e soprattutto una fascia di popolazione che, lo si ricorda, per poter avere una casa si è costituita in cooperative per edilizia popolare ed economica.

L’ASSURDO E’ CHE IL COMUNE ED I SUOI AVVOCATI HANNO “DIMENTICATO” DI FAR EMERGERE TALI IMPORTANTISSI DATI, IN SEDE DI DIFESA INNANZI AI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO, portando ”la Corte di Appello” a non vagliare tali importantissimi documenti che avrebbero messo uno STOP a questo suicidio sociale!Per quanto sopragli Odierni attori non possono essere tenuti a pagare più di quanto avrebbero dovuto in forza di un corretto esercizio dei poteri pubblicistici ex l. 865/71: nel caso di specie, il relativo pagamento non può che gravare sulla stessa P.A., quale esclusiva responsabile dell’adozione errata dei provvedimenti di sua competenza; errore che ha dato origine alle sentenze di condanna della Corte di Appello di Bari.E’ chiaro come le somma de qua ed anticipata, a suo dire, dal Comune di Ruvo di Puglia, non rappresenta certo il corrispettivo per l’acquisizione dell’area, ma solo il risarcimento dei danni conseguenti ad un comportamento negligente tenuto dalla P.A. Sulla questione è intervenuto anche il T.A.R. Puglia chiarendo come: quand’anche nel corso della procedura espropriativa fossero intervenuti fatti patologici, e perfino eventuali illeciti dell’Amministrazione procedente, i relativi costi giammai potrebbero essere traslati sulconcessionario, dal quale non potrà comunque pretendersi un importo superiore a quello che sarebbe dovuto sulla base di un corretto esercizio dei poteri pubblicistici ex LL. nn. 167/62 e 865/71, dovendo necessariamente il principio della integrale copertura dei predetti costi coordinarsi con il principio di legalità dell’azione amministrativa, e quindi con l’obbligo del rispetto da parte dell’Amministrazione concedente delle norme che disciplinano la procedura di esproprio” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III 24.6.2004 n. 2698).

In altri termini, il sistema delineato dall’art. 35 L. n. 865/71 s’inserisce in ogni caso nell’ambito di una procedura espropriativa correttamente avviata e portata a compimento, restandovi estranee tutte le vicende patologiche che possono portare ad una diversa determinazione dei costi sopportati dall’Amministrazione: in particolare, non possono farsi ricadere sui concessionari i costi economici di atti e comportamenti illeciti, che abbiano obbligato l’Amministrazione a risarcire agli espropriati il relativo danno. Ne consegue che l’Amministrazione non può pretendere di trasferire automaticamente tutti i costi sopportati per effetto di proprie scelte autonome, dipendenti da precedenti attività investite da censure giurisdizionali, alle quali le Cooperative assegnatarie dei suoli espropriati erano e restano sostanzialmente estranee” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III 27.5.2004 n. 2593).

Come innanzi chiarito, il Comune di Ruvo di Puglia ha adottato, con colpevole ed ingiustificato determinazione del valore venale del suolo del Comune di Ruvo di Puglia risalente al 26/19/1995 e valuta lo stesso all’epoca in euro 88.128 lire/mq; stima, mai aggiornata dal Comune di Ruvo di Puglia alla data del 21.05.2002.Tale comportamento è infatti addebitabile al solo Comune resistente a cui, in veste di autore materiale della di ogni operazione attinente la c.d. ”occupazione acquisitiva”, a cui deve imputarsi l’illecito che ha dato origine a QUESTO CATACLISMA SOCIALE CHE STA INVESTENDO IL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.

In un identica fattispecie in cui il Comune di Ruvo di Puglia aveva proceduto al recupero delle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima nei confronti degli assegnatari dei suoli PIP, il Tar Puglia Bari sez. II, con sentenza in forma semplificata n. 253/2005 (passata in giudicato) ha sancito che “il risarcimento danni non può che gravare sul responsabile dell’illecito nel caso l’amministrazione comunale alla quale solo è imputabile l’adozione tardiva dei provvedimenti di esproprio”.

Considerato che il richiamo del Comune ai commi 8 e 12, art. 35 L. 865/1971 secondo cui per le aree cedute in proprietà “ il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione”non è pertinente dovendosi ritenere che il principio della integrale copertura dei predetti costi deve coordinarsi con il principio della legalità dell’azione amministrativa e, quindi, con l’obbligo del rispetto da parte dell’amministrazione concedente delle norme che disciplinano la procedura di esproprio , nel senso che non possono trasferirsi sugli assegnatari , in forza della norma che fissa il pareggio tra prezzo di concessione in diritto di superficie delle aree e spese sostenute per l’acquisizione dei suoli, vicende patologiche che possono portare ad una diversa determinazione dei costi e tanto meno le conseguenza di comportamenti illeciti che abbiano obbligato l’amministrazione a risarcire agli espropriati il relativi danni.”.IN BUONA SOSTANZA NON POSSONO ESSERE GLI IGNARI CITTADINI A DOVERE SOPPORTARE LE CONSEGUENZE DI UN ERRONEA PROCEDURA ABLATIVA e delle inidonee ed aberranti decisioni amministrative che sopra sono richiamate.

E’ evidente, pertanto che nulla è dovuto dagli attori al Comune di Ruvo di Puglia per le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni e non quale indennità di esproprio.

Veniamo alle VIOLAZIONE DI LEGGE, ABUSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E LA CARENZA DI TRASPARENZA DELL’ATTIVITA AMMINISTRATIVA.

Il Comune di Ruvo di Puglia non ha fornito alcun conteggio da cui sia possibile risalire alla quantificazione delle somme richieste ai soci delle cooperative. Con le ingiunzioni di pagamento invece il Comune di Ruvo di Puglia chiede agli odierni attori il pagamento di circa 100.000 euro, cadauno. Senza neanche indicare in virtù di quale conteggio si sia giunti a tale abnorme cifra. E’ evidente la violazione dei più basilari principi in materia di procedimento amministrativo, così come sanciti dalla Legge n.241/90.Le uniche giustificazioni che la P.A. ha posto a supporto delle esose richieste avanzate alle cooperative sono state le transazioni sottoscritte, a dire dell’Amministrazione stessa per il bene dei soci a cui vengono ora chieste le somme (che avrebbero beneficiato di un sedicente risparmio che in realtà ammonta a pochi spiccioli), con i proprietari dei suoli. In realtà le transazioni sono state sottoscritte col fine di mettere tutto nel calderone e far perdere le tracce degli aberranti comportamenti del Comune di Ruvo di Puglia e dei suoi amministratori nel corso del tempo.

Non si capirebbe la ragione per la quale le transazioni di cui sopra sono state sottoscritte, velocemente fra Natale e Fine Anno (2014), solo con alcuni “fortunati” proprietari scelti non si sa in base a quale criterio (amici di amici) e non già da chi aveva la rappresentanza del Comune, o dal vice Sindaco, bensì da un dipendente comunale senza nessun titolo, con la “consulenza e collaborazione”, pagata da tutti i cittadini, di avvocati di fiducia del Comune, scelti non per il bene comune ma in base ad amicizie e parentele varie con gli amministratori, che invece di tutelare gli interessi di tutti hanno tutelato solo le loro esorbitanti parcelle!

Anche in questo caso, nell’impunità e nell’ignoranza, i nostri amministratori hanno utilizzato un istituto senza prendere in considerazione le eventuali conseguenze. Infatti la transazione è il contratto attraverso il quale le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata oppure per prevenire una lite che potrebbe insorgere.

Ciascuna parte, infatti, modifica, in tutto o in parte, le proprie pretese in cambio di una reciproca concessione dell’altra; in sostanza, entrambe, dispongono liberamente dei propri interessi secondo il caratteristico principio dell’autonomia privata.

Quindi le parti dispongono autonomamente dei loro rispettivi interessi ma non possono certamente disporre degli interessi altrui. Pertanto avendo, con la transazione novato il rapporto, le conseguenze della stessa possono avere efficacia solo nei confronti delle parti stesse e quindi del Comune di Ruvo di Puglia e dei proprietari dei suoli (non nei confronti solo di alcuni cittadini).

In ultimo, dopo la sottoscrizione delle transazioni, è apparso sul giornale on line RuvoLibera una intervista fatta all’avv. Castellaneta, responsabile dell’ufficio avvocatura del Comune di Ruvo di Puglia.In riferimento alla questione del comparto C veniva posta la domanda ”Perché che idea si è fatto avvocato? Perché nessuno ha affrontato il problema e si è lasciata morire la Città.” L’avv. Castellaneta rispondeva:” Mi Pare che da un punto di vista storico, si possa forse ipotizzare un voto di scambio, alla base di certe decisioni francamente incomprensibili”.

Ora ci si chiede, come sarà mai possibile recuperare tali somme? La risposta? Con le azioni di responsabilità nei confronti di chi ha sbagliato nel corso degli anni senza distinzioni di colore e chi ha avuto come unico fine non un interesse pubblico ma il suo tornaconto privato, con conti in banca gonfi e con figli e parenti allocati a “posto fisso” mentre la poveri ignari cittadini continuano ad essere beffeggiati da chi ancora una volta ha ingannato e continua ad ingannare “tutto il popolo per tutto il tempo”.

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