REPLICA DEL LEGALE DI ANDREA DI BITONTO ALLA NOTA DELL’ASSESSORE GIORDANO
Si ha modo di leggere la nota dell’Assessore all’Urbanistica che opera alcune precisazioni in ordine a quanto segnalato dal Sig. Andrea.
Preliminarmente va evidenziato che i lavori interni di manutenzione ordinaria intrapresi dal Di Bitonto ricadono nella fattispecie dell’EDILIZIA LIBERA, quindi NON NECESSITANTE di alcun titolo edilizio e, di conseguenza, NON ESEGUITI ABUSIVAMENTE, come invece affermato nella nota dell’assessore.
Il secondo aspetto che si affronta concerne la costruzione dell’immobile, OGGI RICADENTE NEL CENTRO ABITATO ma, allorquando fu rilasciata la licenza edilizia n° 13255 del 09/12/1955, il sito di intervento ricadeva in ZONA RURALE (agricola) laddove non era richiesto alcun titolo per costruire.
Fu richiesta e rilasciata la licenza edilizia poiché la cooperativa agricola doveva conseguire un finanziamento statale.
Trattandosi di costruzione realizzata antecedentemente alla legge PONTE n. 765 del 6 agosto 1967, da parte dell’Ufficio Tecnico si è sostenuto che vigesse il Regolamento Edilizio del 1955, riconosciuto insussistente con sentenza TAR Puglia n° 487 del 22 marzo 2020, anche sulla base di apposita verificazione tecnica.
L’inesistenza/insussistenza di detto Regolamento si fonda sul fatto che il medesimo non era corredato del Piano di Fabbricazione e non risultava essere stato approvato a mezzo apposito decreto del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica Regionale e la competente Soprintendenza, e quindi in netto contrasto con quanto fissato dagli articoli 34 e 36 della legge 17 agosto 1942 n° 1150.
Avverso tale sentenza TAR, su input dell’Ufficio Tecnico, il Comune ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, peraltro senza richiesta di sospensiva, utilizzando somme della collettività, così paventandosi un possibile danno erariale.