PROPAGANDA ELETTORALE, PUBBLICATA L’AVVISO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE
In prossimità delle elezioni del 3-4 ottobre 2021, e fermo restando la scrupolosa osservanza della normativa statale al riguardo, si ritiene utile stabilire nei dettagli le regole che possano consentire lo svolgimento pacifico e sereno della campagna elettorale in occasione delle predette consultazioni.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali GIOVEDÌ 19 AGOSTO 2021 e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle elezioni, sussiste l’obbligo per gli editori di quotidiani e periodici, che intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, di darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra sono. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico-elettorale: a) Annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) Pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppo di candidati e dei candidati; c) Pubblicazioni di confronto tra più candidati. La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati. Art.7 Legge n.28/2000. Disciplina della comunicazione politica. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del responsabile. Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.
Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali GIOVEDÌ 19 AGOSTO 2021 e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzione (art.9, c. 1, della legge n.28/2000). L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i Comuni (art.19 legge n.515/1993), il Centro Polifunzionale per immigrati ex Scuola Media “G. Carducci” di via Romanello, per incontri e dibattiti. A tal proposito si conviene che la richiesta deve essere inoltrata al protocollo comunale dai candidati Sindaci, per max n.2 richieste e non consecutive, a partire dal 19 agosto e fino all’1 ottobre 2021. La propaganda a mezzo affissione di stampati Descrizione. Propaganda elettorale diretta: Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Ad ogni lista spetta una superficie di metri 2 di altezza e 1 di base. E’ fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l’affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative. L’affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni. La propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa e volantinaggio Descrizione Propaganda fonica su mezzi mobili: La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. I suddetti annunci potranno essere diramati dalle ore 10:00 – 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30 del giorno precedente e del giorno stesso della manifestazione, previa autorizzazione del Direttore Area VII- Polizia locale, avendo cura di evitare che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e scuole. Propaganda figurativa su mezzi mobili: Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.). L’unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati). E’ invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi – secondo il parere del Ministero dell’Interno – possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. Propaganda luminosa: Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti. Volantinaggio: Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. E’ invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all’eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse. Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile. COMITATI ELETTORALI Il comitato elettorale può essere collocato solo esclusivamente a pianoterra. Ogni raggruppamento politico ha diritto ad aprire n.1 (uno) solo comitato. Non ci sono limiti nel caso di comitati di Partito o di Candidati. È consentita solo l’indicazione del comitato e l’insegna del partito che può essere rappresentata dalla bandiera. I rappresentanti dei partiti dovranno inviare al Comune la relativa comunicazione.