Né nido né scuola dell’infanzia per i bambini non vaccinati
Il ministero pubblica la circolare che spiega il decreto. Confermato il divieto di iscrizione per bambini non vaccinati: pagare la multa non basta. Medici e pediatri potranno rilasciare un certificato che attesti l’impossibilità o il differimento dell’immunizzazione
Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare che spiega nei dettagli la legge che ha introdotto l’obbligo per l’iscrizione scolastica. Pagare la multa non basterà per poter iscrivere i bimbi anche se non vaccinati. Solo medici di base o pediatri potranno attestate se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l’immunizzazione, permettendogli quindi comunque di iscriversi a scuola.
Asili nido e scuole dell’infanzia saranno off-limits per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. “La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – si legge nella circolare- ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Saranno il medico di base o il pediatra ad attestare se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l’immunizzazione, permettendogli quindi di iscriversi a scuola. “Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo – spiega la nota – in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni”.
Per quest’anno i genitori potranno fare un’autocertificazione sullo status vaccinale per l’iscrizione a scuola dei figli, mentre il termine per la presentazione della documentazione vera e propria è il 10 marzo 2018 (LA CIRCOLARE). La documentazione relativa all’imminente anno scolastico deve invece arrivare entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, anche quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.
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