MIMMO CANTATORE DI “ECOPOLIS” SALVA LA RELAZIONE DEL 1908 SUI “DEMANI COMUNALI DI RUVO DI PUGLIA”
Condividiamo con i nostri lettori la sensibilità di Mimmo Cantatore, marito della titolare di “Ecopolis”, che ha consentito alla nostra città di salvaguardare “La relazione del 1908 sui demani comunali” firmata dal Cav. Michele Calvosa, agente demaniale dell’epoca. A 110 anni dai moti di Ruvo di Puglia, attraverso questo ritrovamento, siamo in grado di ricostruire la vicenda attraverso lo scritto dell’agente demaniale dell’epoca e firmata il 10 novembre 1908.
E’ un libro che parte da una lunga e approfondita analisi storica delle terre demaniali appartenenti a Ruvo di Puglia dal 1700 fino a quell’epoca. La relazione si compone di due parti: la prima nominata “nozioni di fatti” e suddivisa in sette capitoli, la seconda “Questioni di diritto”, mentre in allegato è riportato il “Decreto Reale”, firmato da Vittorio Emanuele III, del 17 novembre 1907 e registrato alla Corte dei Conti il 27 Novembre 1907.
Riciclare, in questo caso, assume uno straordinario significato di recupero della nostra storia, di salvaguardia di una fonte preziosa e unica. Stava per finire tra cumuli di macerie, quando la sua sensibilità ha consentito al libro di sopravvivere. Dopo aver letto l’articolo di apertura della nostra homepage, Mimmo Cantatore ha deciso di condividere questa sua azione con la città. Si augura che la sensibilità dei ruvesi gli consentirà di editare il libro stesso in modo da renderlo fruibile all’intera cittadinanza e ai nostri posteri.
“Lo stavo scambiando – racconta Mimmo Cantatore – per un quadernone del 1970. Invece, poi guardandolo bene ho capito che si trattava di qualcosa di molto di più. Dopo averlo letto compi un giro nel passato davvero straordinario. Credo che sia arrivato il momento di condividerlo con la città e mi auguro che ci sia l’opportunità di pubblicarlo in modo da renderlo fruibile ai nostri cittadini”.
Una sua ricerca ha portato alla ribalta il fatto che è esistente una sola copia di questa relazione, attualmente a Foggia. Dopo aver sfogliato centinaia di pagine ingiallite, non vi nascondiamo una certa emozione suscitata.
Tuffiamoci nell’incipit a firma del cav. Michele Calvosa.
“Ill.mo Prefetto, Commissario Ripartitore dei demani comunali – Bari,
La S. V. Ill.ma, con ordinanza del 17 dicembre 1907, mi nominava Agente demaniale pel Comune di Ruvo di Puglia con incarico:
a) Di accertare anzitutto, tenute presenti la transazione con gli eredi del Duca di Sangro e le quotizzazioni fatte, quanta estensione del demanio Murge trovasi illegalmente posseduti da privati e di procedere quindi agli atti preliminari per la reintegra, salvo i diritti privati, ove esistessero, da comprovarsi nei modi di legge;
b) Di accertare tutte le altre usurpazioni commesse sugli altri demani, sia in parte quotizzati, e sia inquotizzati e di procedere agli atti preliminari per la reintegra, sia in via bonaria che contenziosa.
L’incarico veniva a me dato in seguito al Decreto Reale del 17 novembre 1907, con cui si revocava, dichiarandosi di nessuno effetto, il precedente Regio Decreto 18 dicembre 1864, col quale fu approvata l’ordinanza in data 8 dicembre 1864 del R. Commissario Ripartitore di Bari, omologativa del verbale di conciliazione 9 novembre 1864 fra il comune di Ruvo e 25 possessori di terre nel demanio Murge, essendochè i terreni da questi posseduti, annullato il verbale di conciliazione, riprendono il carattere di terreni demaniali.
Insieme con l’incaricato dal Ministero in Agricoltura, Industria e Commercio, signor Niccolò Avv. Piredda, mi portai nel comune di Ruvo, e quivi egli partecipò al Sindaco e ai Consiglieri comunali presenti, nel palazzo Municipale, la revoca del decreto 18 dicembre 1864, e la mia nomina ad Agente demaniale.
Tale partecipazione venne indi fatta anche ai due contadini che più volte si erano recati a Roma, presso il Ministero, chiedendo che ai cittadini venisse restituito il demanio illegalmente posseduto da pochi. Ai detti contadini si raccomandò la calma, per evitare che l’ordine pubblico fosse turbato.
Dopo di aver io prestato il giuramento di rito, ebbi da cotesto Onorevole Ufficio, la relazione fatta sui demani di Ruvo dal menzionato signor Piredda, e quella del mio predecessore signor Michele Cav. Testa, perchè fossi edotto dello stato delle cose.
Lette quelle dotte relazioni, credea che il mio compito fosse stato di facile esecuzione; e perciò, proposta e ottenuta la nomina del perito in persona del signor Carlo Attanasio da Corigliano Calabro, mi accingevo a tornare in Ruvo, per dare principio alle operazioni demaniali affidatemi.
Il popolo però era impaziente, e, lieto pel trionfo avuto con l’annullamento del R. Decreto 18 dic. 1864, manifestava la propria soddisfazione con scritte di encomio al Ministero ed al Signor Piredda; e quelle, affisse alle cantonate, suonavano rimprovero a quanti non avean mai creduto si potesse render giustizia ai meno abbienti.
Questi poi non aveano fiducia nella comunale amministrazione, ritenendo dovesse ostacolare le operazioni demaniali, perchè alcuni dei consiglieri sono interessati, altri si trovano legati da vincoli di parentela o di partito con i possessori del demanio comunale.
Da ciò provennero le agitazioni che furono causa dei luttuosi avvenimenti nei primi giorni di gennaio del 1908, essendosi allora sparso il sangue dei cittadini.
Io corsi a Ruvo, e quivi, in data del 14 gennaio, pubblicai un manifesto col quale si annunziava l’incarico a me affidato, consigliando la cittadinanza alla calma.
Alcuni dei possessori del demanio Murge, in quella occasione, fecero a me notificare, a mezzo dell’uffiziale giudiziario, il seguente atto protestativo:
“L’anno millenovecento otto, il giorno diciotto gennaio, in Ruvo di Puglia.
“Ad istanza dei signori: 1. Caputi Francesco fu Michele; 2. Cotugno Biagio fu Raffaele; 3. Montaruli Tommaso fu Cesare; 4. Ferrieri Caputi Tommaso fu Michele; 5. Jatta Antonio fu Giovanni; 6. Jatta Pasquale fu Giovanni; 7. Jatta Filippo fu Giovanni; 8. Cotugno Giovanni fu Paolo, anche qual gestore di suo fratello e sue sorelle; 9. Marinelli Luigi per sua signora moglie Lucia Cossana, avente causa dai signori Lorusso, Caputi e Principessa di Tricase, Melodia signora Antonietta; 10. Testini Ciro fu Nicola, per sua moglie De Leo Marianna; 11. De Leo Luigi fu Francesco; 12. De Leo Francesco fu Domenico; 13. Pirlo Rubini Francesco fu Michele; 14. Stragapede Giacomo fu Pantaleo; 15. Camerino Francesco; 16 Lamonica Filippo e Giuseppe fu Luigi; 17. Patruno Beniamino fu Michele, per sè e suoi figli, quanti aventi causa dai signori Ferrieri Caputi Filippo; 19. Craco Cataldo, Luigi e Francesco, anche aventi causa di esso sig. Ferrieri Caputi. Tutti proprietari domiciliati e residenti in Ruvo, meno il signor Marinelli Luigi che domicilia e resiede in Terlizzi, ed i signori Patruno, Soldano e Craco nonchè i signori Lamonica che domiciliano e risiedono in Corato.
“Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto a questa Pretura ho dichiarato al signor Michele Cav. Calvosa, nella qualità di Agente demaniale, destinato in questo comune, giusta ordinanza del signor Prefetto qual Commissario Ripartitore, del 16 dicembre 1907, non ancora legalmente notificata agl’interessati, ma menzionata soltanto in un manifesto affisso qui in Ruvo da esso signor Agente, in data 15 corrente mese:
Che gl’istanti disconoscono pienamente non solo la sovra accennata ordinanza, ma anche il decreto del 17 novembre 1907, neanche esso notificato, ma reso noto da un manifesto affisso da questo signor Sindaco, ordinanza e decreto violatori dei diritti incontestabili degli istanti. E disconoscono puranche tutti gli atti, a base dei quali, decreto ed ordinanza sono stati emessi.
“Che perciò ritengono nulli e ne deducono sin da ora la nullità, tanto della sovraccennata ordinanza che di tutti gli atti posteriori, cui si accingono non solo esso signor Agente, ma anche il signor Prefetto della Provincia, nella qualità di Commissario Ripartitore al quale gl’istanti non concedono nè attribuiscono alcuna competenza a riguardo.
“Infatti, se si vuole ritenere revocata la conciliazione 8 novembre 1864 che fu debitamente omologata da apposita ordinanza, la quale fu pure sovranamente approvata dal R. Decreto del 18 stesso mese e anno, rivive la posizione giuridica delle parti: Comune e privati proprietari, ed in tal caso alla sola Commissione feudale il legislatore attribuisce il potere di dichiarare se un territorio sia o non sia demaniale. L’ufficio del Commissario Ripartitore è limitato alla esecuzione delle decisioni feudali ed alla divisione dei demani già dichiarati dalla detta Commissione feudale; che perciò esso Commissario ripartitore feudale; che perciò esso Commissario ripartitore non può elevarsi a creare un demanio là dove manca la ripetuta decisione e disporre accertamenti, verificare occupazioni e altro simile.
“Allo stato niun’altra decisione vi sarebbe (se si volesse ritenere nulla e improduttiva di effetti la conciliazione del 1864) che la decisione del 15 maggio 1810, pronunziata fra il Comune di Ruvo e l’ex Feudatario Duca d’Andria, con la quale non si attribuisce veruna demanialità alle terre delle Murge, su cui principalmente si è creduto investire del potere di Agente demaniale esso signor intimato.
“Gli’istanti, forti nei loro diritti, basati sopra invulnerabili titoli ed aquisiti, anche per prescrizione, disconoscono ogni e qualsiasi operato si volesse compire nelle loro proprietà. I loro diritti sono garentiti e salvaguardati puranche dalla legge, sia per i positivi e molteplici immegliamenti praticati, da remoto tempo sulle loro terre, sia per pubblici istrumenti, con cui sin dal 1865 e 1866, si riconosce da parte del Comune che le dette proprietà sono di pieno ed assoluto dominio di essi proprietari, loro eredi e successori, esclusa qualunque idea la più lontana di pubblica proprietà demaniale, universale, comunale o feudale contenute nel perimetro che è stato loro assegnato e delineato in pianta dagli agrimensori Ruta e Carrante, sia per le contribuzioni o canini che si vogliano riscossi ininterrottamente dal Comune da circa mezzo secolo.
“Gl’istanti quindi tornano a dichiarare che da parte loro non solo non vi è acquiescenza alcuna alla cennata ordinanza e decreto 17 novembre 1907 nonchè a quanto altro si potesse praticare a lesione dei loro diritti, ma disconosco ogni e qualsiasi atto fatto o da farsi, riserbando.si spiegare le loro giuste ragioni innanzi le vere Autorità competenti, contro chi di diritto, come e quando per legge, con la riserva di rivalsa di tutti i danni, interessi e spese a cominciare dal costo del presente atto!!!”.