LE ATTIVITA’ DEGLI STABILIMENTI BALNEARI: LE NORME
“Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. “Detti protocolli o linee guida”, si legge nel testo del provvedimento in vigore dal 18 maggio, “sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”.
Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana”. Il Dpcm “fa divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo” e impone di “sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali”. Quanto allo sbarco nei porti italiani, prevede l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni per i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia e per i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero (per entrambi vige l’obbligo a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio), mentre “i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore”. Le disposizioni si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza, ma è consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.