L’ABI ALLE BANCHE: “I 25.000,00 € NON POSSONO COMPENSARE SCOPERTI DI CONTO CORRENTI O ALTRI PRESTITI”
A proposito di ossigeno per i titolari di partita iva, i 25.000,00 € al momento sono una chimera. Oltre alle lungaggini burocratiche, i contribuenti denunciano altre irregolarità procedurali, differenti dalle direttive nazionali diramate.
Venerdì 24 aprile, l’ABI ha inviato un’ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 percento (decreto legge n.23 del’8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile. L’ABI indica che il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.