“LA NUOVA SOSPENSIONE DEL MOD. F24 CON COMPENSAZIONI “A RISCHIO”” A CURA DELL’AVV. MARIAPIA RAFFAELE
Il comma 990 della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37 del D.L. 223/2006 dispone che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.
La nuova procedura si rende necessaria in quanto fino ad ora i controlli circa il corretto utilizzo dei crediti in compensazione sono stati effettuati dall’Agenzia delle Entrate solo dopo la presentazione del modello F24 ed il recupero delle somme indebitamente compensate si è spesso rivelato poco efficace.
Il nuovo comma 49-ter dell’art. 37 del D.L. 223/2006 non individua precisamente le fattispecie che saranno sottoposte ai nuovi controlli, in quanto tale aspetto sarà disciplinato da un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Dalla Relazione accompagnatoria al D.D.L. di bilancio 2018 è tuttavia possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:
- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
Stante il tenore letterale della norma, la sospensione riguarderà tutti i modelli F24 che espongono compensazioni, siano essi a saldo zero che con saldo finale a debito. Si ritiene inoltre che non dovrebbero essere sottoposti alla nuova procedura di controllo i crediti oggetto di visto di conformità, in quanto già sottoposti a verifica da parte dell’intermediario abilitato.
Come già indicato, i modelli F24 che presentano compensazioni rischiose potranno essere sospesi dall’Agenzia delle Entrate per un periodo fino ad un massimo di 30 giorni. Durante tale periodo:
- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero
- decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24,
il pagamento è da intendersi eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati effettuati alla data della presentazione del modello F24.
In caso contrario, il modello F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.
In occasione del convegno Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate in risposta ad uno specifico quesito sul tema ha affermato che qualora il modello F24 venga scartato perché il credito è inesistente o non è utilizzabile, la ripetizione del pagamento nel caso in cui avvenga successivamente alla scadenza è da sanzionare, a meno che il contribuente non provveda a sanare la violazione tramite l’utilizzo del ravvedimento operoso.
AVV. MARIAPIA RAFFAELE