INFORMATIVA DELLA POLIZIA LOCALE SU BICI ELETTRICHE E “A SISTEMA MISTO”
Nota informativa della Polizia Locale su bici elettriche e “a sistema misto”.
Pedalare non è mai stato così semplice e complicato nello stesso tempo.
Già, perché se da un lato chi non ha voglia di sudare sui pedali trova conforto in un “aiutino” elettrico, dall’altro chi di leggi non ne mastica rischia grosse sanzioni, il fermo o addirittura il sequestro del veicolo.
Per mettere un po’ d’ordine nelle poche convinzioni e nei tanti dubbi dei ciclisti ruvesi, il Comando della Polizia Locale informa: ℹ
“La bicicletta elettrica è veicolo dotato di un acceleratore che distribuisce potenza indipendentemente dall’azione della pedalata. È, quindi, classificato come ciclomotore. La bicicletta 🚲 a pedalata assistita è veicolo dotato di un motore elettrico ausiliario avente potenza nominale massima di 0,25 kw, la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando siano stati azionati i pedali e s’interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 chilometri orari o prima se il ciclista smette di pedalare”. In questo ultimo caso siamo in sella a un semplice velocipede e non abbiamo bisogno d’indossare il casco o di avere in tasca alcuna assicurazione.
Il discorso si complica con i mezzi dotati di un dispositivo che permette la circolazione a pedalata assistita o a motore. “Questi sono considerati sempre e comunque ciclomotori.
Rientrando quindi nell’articolo 52 del codice della strada e per essere ammessi alla circolazione o alla omologazione devono essere sottoposti ad accertamenti tecnici dei requisiti d’idoneità alla circolazione o ad omologazione. Questi veicoli sono soggetti a tutte le norme riguardanti la circolazione dei ciclomotori”. Tradotto: è come essere in sella a uno scooter anche se all’apparenza ci può sembrare d’inforcare una bici.
⚠️ Conseguenze legali
👮♂️📝 Le sanzioni mimime possono essere:
1️⃣ mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione:
sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e sanzione pecuniaria (art. 97 comma 7 CDS);
2️⃣ mancata copertura assicurativa:
sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e sanzione pecuniaria (art 193 commi 1 e 2 CDS);
3️⃣ mancanza di targa:
fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni e
sanzione pecuniaria (art. 97 comma 8 CDS);
4️⃣ mancanza casco:
fermo amministrativo per 60 giorni e
sanzione pecuniaria (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS);
5️⃣ mancanza patente:
fermo amministrativo per 3 mesi e
sanzione pecuniaria (art. 116 CDS).
🔴 Si avvisa che non vi sarà più indulgenza per i trasgressori.
Inforcare la bici elettrica o quella “a sistema misto” vorrà dire guidare un mezzo soggetto alle stesse norme di uno scooter.