Incontri istituzionali del sindaco, i consiglieri di centrodestra: “Scritto al prefetto per presunte violazioni”
I consiglieri comunali Mariatiziana Rutigliani, Piero Paparella, Antonello Paparella, Orazio Saulle e Damiano Binetti hanno segnalato al Prefetto di Bari, all’Agcom e alla Corte dei Conti alcune anomalie relative ad alcune comunicazioni recanti stemma del Comune di Ruvo di Puglia, affissi in città e divulgati sui social, l’amministrazione comunale uscente ed in particolare il Sindaco Pasquale Chieco, prossimo alla ricandidatura e i membri della giunta, organizzano incontri pubblici dove spiegano alla città cosa è stato fatto.
“Una comunicazione – scrivono – di tal guisa, con il logo comunale, su sito pubblico e con affissioni a carico della comunità riteniamo debba considerarsi illegittima rappresentando evidentemente l’inizio della campagna elettorale dell’amministrazione uscente a spese della comunità. Nessun altro potrebbe essere infatti lo scopo di rendere pubblico ciò che si è fatto. Tale comunicazione fatta in forma istituzionale viene poi condivisa dai partiti di coalizione ed addirittura modificata con l’inserimento di simboli di partito accanto a quelli istituzionali”.
“Se è vero che il divieto vale per tutte le pubbliche amministrazioni nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto (legge 22 febbraio 2000, n. 28) è altrettanto vero che siamo in regime di progatio a causa dello slittamento della competizione elettorale amministrativa e che di fatto quanto sta avvenendo lede irrimediabilmente i diritti che invece con la summenzionata legge si intendono tutelare. Il divieto riguarda anche la comunicazione effettuata mediante l’utilizzo dei siti web e degli account istituzionali dei social media. E’ evidente che tale comunicazione ecceda e travalichi i limiti della cd “attività
di comunicazione effettuata in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
L’obiettivo è quello di evitare che l’attività di comunicazione
istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, anche nel rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici. Si fa presente che gli amministratori uscenti, candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale solo al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.
Infine: “Rilevato, invece, che la pubblicazione dell’invito e della locandina oggetto della denuncia non è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000; non ricorre il requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto trattasi di mera esaltazione con fini elettorali di quando sinora fatto, veri e propri comizi elettorali con simboli istituzionali”.