Ruvesi

“IL REVENGE PORN”

Nuova rubrica dedicata ai “cybercrimes”. A curare questo spazio ogni venerdì sarà l’Avv. Mariatiziana RUTIGLIANI, Criminologa esperta cybercrimes. 

Dopo il caso delle scorse settimane che ha riguardato una maestra di Torino costretta a licenziarsi dopo che il suo ex aveva diffuso sue immagini hard, si parla spesso di “revenge porn”.
Tantissime donne sono vittime di questo fenomeno che solitamente definisco “reato d’amore”. Il Revenge Porn, definito anche ricatto sessuale o vendetta pornografica è un fenomeno che consiste nella diffusione di foto o video in atti sessuali o di nudità. Le vittime sono sempre inconsapevoli e non vi è stato consenso alla diffusione. La trasmissione e diffusione di questo materiale avviene sui social oppure sui servizi di messaggistica istantanea WhatsApp o Telegram. La diffusione con questi ultimi canali è rapida ed incontrollata. Reato d’amore perché quelle foto, quei video, sono stati generalmente realizzati in momenti della vita relazionale o di coppia in cui nessuno dei due immaginava di poter nuocere o di vederli diffusi senza autorizzazione. E’ una costante vedere relazioni che terminano e vendette attuate allo scopo di danneggiare e punire  l’altra persona perché lasciati o perché vittime di tradimento pubblicando o condividendo selfie, video o altro materiale ricevuto in momenti di intimità o comunque a carattere sessuale. Lo scopo principale è il danneggiamento della dignità e della reputazione della vittima nei confronti di familiari, amici, e sul posto di lavoro.
Il codice penale ne ha previsto la punibilità nell’agosto 2019, con l’articolo 612 ter, che recita “chi riceve o acquista immagini e video pornografici altrui e li invia, consegna, pubblica e diffonde senza il consenso della persona interessata rischia una pena della reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro”. Sono previste anche delle aggravanti con le quali il Giudice può aumentare la pena da un terzo fino alla metà: se la diffusione di immagini pornografiche è commessa dal coniuge, ex coniuge o da persona affettivamente legata alla vittima e se i fatti sono commessi tramite strumenti informatici/telematici come sempre avviene o quando la vittima è in condizione di inferiorità fisica o psichica. La ricezione senza inoltro non configura reato mentre la sola condivisione, pur se non si tratti dell’autore materiale delle foto ma, ad esempio, si tratta di foto salvate dalla rete, costituisce reato. I social network più a rischio sono quelli che utilizziamo ogni giorno tipo Facebook, Instagram, Telegram.
L’unica soluzione che mi sento di consigliare e che ogni genitore dovrebbe consigliare ai propri figli è e resta quella di non fare mai selfie e video né di farsi mai fotografare in atteggiamenti intimi o di nudità anche parziale. Senza pensare al revenge porn si potrebbe smarrire il cellulare o subirne il furto con tutte le conseguenze del caso.
La diffusione delle foto o dei video a livello  psicologico è devastante  e in molti casi ha portato al suicidio vittime molto giovani perché si perde la propria dignità agli occhi del mondo del web e delle persone più vicine.La vergogna spinge spesso a non denunciare mentre  invece bisogna farlo il più velocemente possibile onde evitare che la diffusione diventi incontrollabile. Occorre recarsi senza indugio presso la Polizia Postale o presso la più vicina Stazione dei Carabinieri facendo una denuncia contro ignoti o verso il soggetto che ha iniziato la diffusione.

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