I commercianti sul piede di guerra per la tassa sulle insegne pubblicitarie del proprio negozio
“Abbiamo ricevuto questo importo da pagare per una tassa che non sappiamo ancora se è legittima o meno” dice Antonio proprietario di una salumeria.
Intanto cosa si intende insegna dell’esercizio commerciale: luminosa o solo cartello?
Per insegna si intende il nome della ditta, la ragione sociale o la denominazione il nome che si è voluto dare al proprio negozio che di per sè non potrebbero essere considerati pubblicità in quanto il loro unico scopo è quello di far identificare il negozio e non di pubblicizzarlo ossia di migliorarne l’immagine. A tal proposito la scritta si intende per Insegna dell’esercizio commerciale “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attivita’ a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo’ essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attivita’ economica”.
A titolo di esempio non sono insegne le scritte relative al marchio del prodotto venduto se sono contenute in un distinto mezzo pubblicitario, esposto in aggiunta ad all’insegna del negozio poichè questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Se invece vi sono entrambe allora non importa.
Sentito il presidente dell’Ascom Confcommercio Ruvo, dott. Vito D’Ingeo, ha dichiarato: “Come al solito questa amministrazione non ha mai tenuto conto e non tiene ancora conto di quelle che sono le esigenze delle categorie di settore, pensando di fare il cattivo e bel tempo su tutte le problematiche dei commercianti”.