Religione

Emergenza Ucraina: l’appello della Caritas

Con la presente siamo a condividere la necessità di operare una riflessione congiunta in merito alla gestione   degli  arrivi  nei  territori cittadini diocesani  di  un  numero  consistente  di  famiglie,  nuclei  mono-parentali e  minori di nazionalità ucraina e non in fuga dalle zone di guerra.

In  particolare,  riteniamo  che  le  tante  e  nobili  iniziative  di  solidarietà  debbano  essere  realizzate  con  un  approccio di metodo improntato necessariamente alla concertazione tra servizi e agenzie socio-assistenziali  ed educative.

Come già rappresentato nei nostri precedenti comunicati le accoglienze dovranno essere praticate in stretto  concerto con gli Enti Locali e le Autorità competenti secondo il combinato disposto di cui al decreto Legge  15/22, alla circolare del Ministero degli Interni 6378/22 e all’Ordinanza del Dipartimento della Prot. Civile  872/22.

Si ipotizza l’arrivo di un numero significativo di minori che potranno essere affidati o a parenti già presenti  sul territorio o, più probabilmente, alle cure di conoscenti, famiglie, strutture.

A tal proposito, dato l’elevato numero di disponibilità offerte da famiglie residenti nella diocesi, si ritiene  doveroso promuovere specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte tanto a chi accoglie quanto  ai cittadini profughi. 

Ciò  detto,  al  solo  scopo  di  offrire  ogni  collaborazione  possibile  a  Sevizi  territoriali  e  Autorità  Pubbliche  suggeriamo  di  mettere  a  punto  e  diffondere  congiuntamente,  in  modo  capillare,  un  vademecum  di  informative e norme circa le iniziative ed  i comportamenti da assumere come:

–     L’immediata segnalazione ai Commissariati di P.S. o ai Vigili Urbani della presenza / ospitalità  offerta a cittadini profughi;  

–     I cittadini, Ucraini e non, debbono necessariamente registrarsi in Questura così da agevolare le  operazioni di tracciamento dei legami parentali e quindi favorire ricongiungimenti famigliari. 

Inoltre, a mero titolo esemplificativo, si potrebbe dare ampia diffusione alle disposizioni della legge 184/83  che  all’art.  9  comma  4  recita  che  “Chiunque,  non  essendo  parente  entro  il  quarto  grado,  accoglie  stabilmente  nella  propria  abitazione  un  minore,  qualora  l’accoglienza  si  protragga  per  un  periodo  superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al  Procuratore della Repubblica  presso il Tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere  affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare” , e al comma 5 dispone che

Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi  stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei  mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul  figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità”. 

Certi di poter valorizzare anche in questa ulteriore emergenza le consolidate relazioni di collaborazione tra questa Caritas, Servizi Sociali territoriali e le Parrocchie, porgiamo i nostri saluti più cordiali.

La rete Caritas continua a chiedere con forza una risoluzione diplomatica del conflitto in corso e tal fine, invita, i fedeli tutti, a promuovere momenti di preghiera comunitaria. 

Per donazioni sull’iban della Diocesi con la causale “emergenza-ucraina” 

iban: IT35X07601 04 0000 00020 878708 Diocesi Di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi 

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