Emergenza Ucraina: l’appello della Caritas
Con la presente siamo a condividere la necessità di operare una riflessione congiunta in merito alla gestione degli arrivi nei territori cittadini diocesani di un numero consistente di famiglie, nuclei mono-parentali e minori di nazionalità ucraina e non in fuga dalle zone di guerra.
In particolare, riteniamo che le tante e nobili iniziative di solidarietà debbano essere realizzate con un approccio di metodo improntato necessariamente alla concertazione tra servizi e agenzie socio-assistenziali ed educative.
Come già rappresentato nei nostri precedenti comunicati le accoglienze dovranno essere praticate in stretto concerto con gli Enti Locali e le Autorità competenti secondo il combinato disposto di cui al decreto Legge 15/22, alla circolare del Ministero degli Interni 6378/22 e all’Ordinanza del Dipartimento della Prot. Civile 872/22.
Si ipotizza l’arrivo di un numero significativo di minori che potranno essere affidati o a parenti già presenti sul territorio o, più probabilmente, alle cure di conoscenti, famiglie, strutture.
A tal proposito, dato l’elevato numero di disponibilità offerte da famiglie residenti nella diocesi, si ritiene doveroso promuovere specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte tanto a chi accoglie quanto ai cittadini profughi.
Ciò detto, al solo scopo di offrire ogni collaborazione possibile a Sevizi territoriali e Autorità Pubbliche suggeriamo di mettere a punto e diffondere congiuntamente, in modo capillare, un vademecum di informative e norme circa le iniziative ed i comportamenti da assumere come:
– L’immediata segnalazione ai Commissariati di P.S. o ai Vigili Urbani della presenza / ospitalità offerta a cittadini profughi;
– I cittadini, Ucraini e non, debbono necessariamente registrarsi in Questura così da agevolare le operazioni di tracciamento dei legami parentali e quindi favorire ricongiungimenti famigliari.
Inoltre, a mero titolo esemplificativo, si potrebbe dare ampia diffusione alle disposizioni della legge 184/83 che all’art. 9 comma 4 recita che “Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare” , e al comma 5 dispone che
“Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità”.
Certi di poter valorizzare anche in questa ulteriore emergenza le consolidate relazioni di collaborazione tra questa Caritas, Servizi Sociali territoriali e le Parrocchie, porgiamo i nostri saluti più cordiali.
La rete Caritas continua a chiedere con forza una risoluzione diplomatica del conflitto in corso e tal fine, invita, i fedeli tutti, a promuovere momenti di preghiera comunitaria.
Per donazioni sull’iban della Diocesi con la causale “emergenza-ucraina”
iban: IT35X07601 04 0000 00020 878708 Diocesi Di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi