EMERGENZA CORONAVIRUS: PROROGATA A SETTEMBRE L’ESENZIONE DEL TICKET PER REDDITO
A causa dell’emergenza legata al diffondersi del virus Covid-19, la Giunta Regionale ha disposto la proroga automatica sino al 30 settembre 2020 della validità dei codici di esenzione del pagamento del ticket per motivi reddito in scadenza il prossimo 31 marzo 2020.
Non sarà necessario, inoltre, recarsi presso il distretto sociosanitario per il rinnovo e per ottenere l’attestato di esenzione. I codici di esenzione, infatti, saranno gestiti telematicamente e saranno resi disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione.
Tale provvedimento è stato adottato al fine di evitare il rischio di sovraffollamento da parte dei cittadini negli uffici delle ASL. E’ inoltre previsto che l’eventuale utilizzo improprio da parte dell’assistito dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione resta suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
Ad ogni modo, i cittadini che vorranno rendere comunque l’autocertificazione al fine di avere un attestato di esenzione valido fino al 31/3/2021 potranno utilizzare il servizio online disponibile accendendo al sistema TS. Per informazioni su tale servizio visitare il portale regionale della salute.
La proroga è prevista per i seguenti codici:
- Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);
- Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro , incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04);
- Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18mila euro, incrementato di mille euro per ogni figlio a carico (codice E94);
- Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E95);
- Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23mila euro, incrementato di mille euro per ogni figlio a carico (codice E96).
I codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;
I codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;
I codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.