COVID-19 E DIRITTO DI VISITA DI GENITORI SEPARATI: NE PARLA L’AVV. MARIATIZIANA RUTIGLIANI
La gestione dei figli, in questo momento di emergenza, può diventare un grave problema in caso di genitori separati.
In merito a tale problema e conciliando due fondamentali diritti, ovvero il diritto alla vita familiare (art. 29 e 30 Cost.) e la tutela della salute (art. 32 Cost.), la Criminologa Avv. Mariatiziana Rutigliani ha commentato la questione.
“Anche in ambito di diritto di famiglia – commenta l’Avv. Rutigliani – si susseguono gli atti normativi e in linea di principio il Governo è intervenuto legittimando gli spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori restando in vigore i provvedimenti a base delle separazioni divorzi e ed coppie di fatto e divorziate.
Vi sono già delle pronunce giurisprudenziali in tal senso come quella del Tribunale di Milano dell’ 11 marzo 2020 che ha prescritto ai genitori di attenersi alle previsioni di cui al precedente verbale di separazione consensuale, specificando che:
a) l’art. 1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».
Dunque, i genitori, e in particolare la madre, devono permettere il normale alternarsi dei figli, secondo quanto concordato.
Probabilmente a seguito di queste ulteriori restrizioni legate alla necessità di evitare la diffusione del contagio registriamo in senso contrario un provvedimento del Tribunale di Bari legato a coniugi residenti però in comuni diversi laddove si prevede al contrario la sospensione del diritto di visita.
Si legge testualmente che: l’affidamento condiviso impone ai genitori, nell’esercizio consapevole della responsabilità parentale orientato all’interesse dei minori, di avere un costante contatto fra loro al fine di modulare, a seconda delle contingenze concrete, le modalità di esercizio sia della bigenitorialità, sia del diritto di visita.
Va accolta la richiesta di sospensione degli incontri, sino a quando non sarà cessata l’attuale emergenza epidemiologica in atto. Nel contemperamento fra due fondamentali diritti: il diritto alla vita familiare (artt. 29 e 30 Cost.) e la tutela della salute (art. 32 Cost.), non può che prevalere quest’ultimo.
Il diritto di visita deve considerarsi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, del quale potrebbero essere veicolo essi stessi.
Sul punto anche la Corte d’Appello di Bari in data 26 marzo 2020 pronunciandosi su “Diritto di visita e normativa emergenziale – DPCM 9.03.20 – 11.03.20 – 21.03.20 – 22.03.20 – ha evidenziato come scopo primario la rigorosa ed universale limitazione dei movimenti sul territorio per il contenimento del contagio. Il diritto-dovere di incontro genitori-figli è recessivo rispetto al diritto alla salute – Art. 32 Cost. Necessario interrompere le visite, con necessità che sino a cessata emergenza il diritto di visita sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata o skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati e secondo il medesimo calendario”.
Occorrerebbe applicare caso per caso modalità di azioni legate al buon senso garantendo il principio di bigenitorialità che non metta a repentaglio la salute dei minori e dei genitori soprattutto in situazioni di possibili esposizioni a rischio di contagio.
Piccole rinunce oggi al fine di garantirci tutti e di garantire gli oltre 100.000 minori interessati a provvedimenti di questo genere. A livello di spostamenti locali, il nuovo modello di autocertificazione in vigore dal 26 marzo prevede e consente espressamente lo spostamento per gli obblighi legati all’affidamento di minori.
Il consiglio, sempre, è che i minori non diventino strumento di punizione del coniuge non collocatario e che la correttezza dei rapporti e le esigenze dei figli prevalgano sempre sui conflitti tra coniugi“.