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CONFCOMMERCIO INFORMA: "DEDUCIBILITA' DELLE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA – RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 79/E DEL 23 SETTEMBRE 2016

Con la Risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di deducibilità, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione.

In particolare, rispondendo a numerose richieste di chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che, ai fini della deducibilità delle spese in argomento, sono considerati “disabili”, sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc.

Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap, l’Agenzia delle entrate precisa che la grave e permanente invalidità o menomazione non implica, necessariamente, la condizione di handicap grave.

Pertanto, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la certificazione rilasciata ai sensi della L.n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

Tuttavia, tale soluzione non è adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili.

A tale riguardo, richiamando la propria Circolare n. 55/E del 2001, l’Agenzia precisa che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che l’accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.

Pertanto, nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre accertare anche l’esistenza di una grave e permanente invalidità o menomazione.

A tale proposito, viene ritenuto che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere ravvisata anche nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento che, come noto, viene riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità.

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