Come sospendere la riscossione Equitalia
Se il contribuente riceve una cartella esattoriale per importi che non ritiene dovuti può chiedere a Equitalia la sospensione della riscossione, tramite la presentazione di un’apposita istanza in autotutela. Questo processo, ricorda il portale ‘laleggepertutti.it’ è stato di recente oggetto di modifiche. La legge prevede infatti che gli agenti della riscossione siano tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte nella cartella o richieste, tramite avviso di addebito, qualora il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa specifica.
Tra queste rientrano la prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, (avvenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo), il provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, la sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore, la sospensione giudiziale, oppure la sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte e infine il pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
Si tratta, tuttavia, di cause tassative: non è più prevista la clausola aperta di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso” (soppressa con le modifiche del 2015). All’istanza di sospensione, il contribuente deve allegare la documentazione comprovante il suo diritto. L’istanza di sospensione legale della riscossione deve essere presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva.
L’agente, una volta ricevuta l’istanza, la trasmette entro dieci giorni all’ente creditore al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L’agente di riscossione non ha il potere di pronunciarsi sui crediti iscritti a ruolo, potere che spetta solo agli enti creditori.
Questi, effettuate le verifiche del caso, provvedono ad adottare i dovuti provvedimenti di annullamento/sgravio o di sospensione della cartella o dell’avviso, se sono confermate le ragioni del contribuente e se non sono già presenti in archivio gli stessi provvedimenti, a trasmettere al competente agente della riscossione la revoca della sospensione da effettuata da quest’ultimo, a dare comunicazione dei provvedimenti adottati al contribuente e, infine, tramite Pec, anche all’agente della riscossione.
Entro 220 giorni l’ente creditore comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando anche comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero la conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Trascorsi 220 giorni senza che l’ente creditore si sia espresso, le partite di credito interessate sono annullate di diritto, automaticamente discaricate nei confronti dell’agente della riscossione e contestualmente cancellate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
L’annullamento non opera nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. La reiterazione della dichiarazione, volta a ottenere la sospensione legale, non è ammessa e non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione. In questo modo viene scoraggiato l’eventuale utilizzo dello strumento a fini esclusivamente dilatori del recupero del credito.