CATTURA DI 400 CINGHIALI NEL PARCO DELL’ALTA MURGIA. AL VIA LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per la procedura di selezione- art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. N. 50/2016 – per l’affidamento diretto del servizio di cattura di n. 400 cinghiali vivi all’interno del territorio del parco nazionale dell’Alta Murgia. Giusta Det. Dir. n. 104/2017 del 09/05/2017. 1. STAZIONE APPALTANTE Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia Indirizzo postale: Via Firenze, 10, – 70024 – Gravina in Puglia Indirizzo internet: http://www.parcoaltamurgia.gov.it Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE Questo Ente intende affidare, mediante indagine di mercato, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. N. 50/2016, il servizio di trappolamento e trasferimento di 400 cinghiali vivi dal territorio dell’Ente Parco tramite chiusini Il servizio si articola nelle seguenti fasi: fase 1: posizionamento, spostamento e manutenzione delle gabbie di cattura per cinghiali; fase 2: pasturazione ed innesco delle gabbie; fase 3: immissione in cassa dei cinghiali catturati; fase 4: marcatura dei cinghiali catturati; fase 5: trasporto dei cinghiali catturati e trasferibili. Il concessionario dovrà redigere i modelli consegnati dall’Ente parco in cui si dovranno riportare per ciascun capo: il peso, sesso, classe di età, data e trappola di cattura, nonché altri dati reputati utili/necessari dall’Ente Parco.
Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente Parco; esso costituisce, pertanto, una mera indagine di mercato e non genera alcuna aspettativa in capo ai soggetti interessati alla procedura in esame. L’Ente Parco potrà, in qualunque momento, decidere di non avviare o di sospendere la procedura negoziata. L’Ente Parco si riserva, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Si fa presente, infine, in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e dell’art.86 del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii., che l’Amministrazione ha valutato: la inesistenza di interferenze sul luogo in cui deve effettuarsi il servizio. L’importo degli oneri della sicurezza, pertanto, è pari a zero.
Il link completo del bando lo potete trovare cliccando qui.