BANCHETTO DI SINISTRA RUVESE E RIFONDAZIONE COMUNISTA PER FIRMARE PER LA LEGGE STAZZEMA
Anche oggi, sabato 13 marzo, a partire dalle ore 19:00 presso il banchetto allestito in C.so Cavour, sarà possibile firmare la proposta di Legge di iniziativa popolare dal titolo “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” (G.U. n. 260 del 20/10/2020).
Per firmare è necessario essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ruvo di Puglia ed essere muniti di un documento di riconoscimento. Coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali di altri Comuni, dovranno presentare copia del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del proprio Comune.
I Collettivi di Sinistra Ruvese e Rifondazione Comunista, organizzatori del presidio, invitano tutti i cittadini e tutte le cittadine a firmare la proposta della cosiddetta Legge Stazzema. La proposta di legge è finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, compresa la diffusione di messaggi tramite social network e la produzione/vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti. L’iniziativa, a carattere nazionale, viene promossa per l’urgenza di affrontare il problema della propaganda nazifascista in maniera efficace alla luce dei recenti atti di violenza, di propaganda e di odio che si manifestano soprattutto i canali social.
La proposta di legge di iniziativa popolare consta di due articoli:
Art. 1.
- Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
- Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.