“ASSEGNO DI MANTENIMENTO” A CURA DELL’AVV. MARIAPIA RAFFAELE
La Suprema Corte ha affermato il rivoluzionario principio per cui niente assegno per il coniuge economicamente autonomo o capace di diventarlo pur non riuscendo a conservare il tenore di vita coniugale.
Ed è proprio sotto il profilo dei presupposti per la rinegoziazione o l’eliminazione dell’assegno, che incide la Cassazione.
La revoca dell’assegno si avrà solo ove si riesca a provare al giudice che l’ex sia capace di procurarsi i mezzi economici sufficienti a mantenersi da solo o possa attivarsi per rendersi indipendente.
Prova da fornirsi – precisa la Cassazione – sulla base di quattro indici:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza di chi pretenda l’assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
La sentenza della Corte di cassazione del 10 maggio scorso (n. 11504/2017), che ha rivoluzionato i criteri di quantificazione dell’assegno per il mantenimento dell’ex coniuge divorziato, eliminando di fatto il diritto – sino ad ora riconosciutogli dalla giurisprudenza – di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non riguarda in alcun modo il mantenimento dei figli, ai quali tale tenore di vita dovrà continuare a essere garantito dai genitori. Sul punto la legge è esplicita: sia laddove fissa i principi generali, ovvero che ciascun genitore è tenuto a mantenere i figli secondo la propria capacità reddituale e patrimoniale, essendo evidente che reddito e patrimonio sono la fonte del tenore di vita; sia laddove disciplina espressamente il mantenimento dei figli in caso di separazione, divorzio o comunque qualora i genitori non convivano, ove si parla esplicitamente del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori oltre che delle risorse economiche di entrambi i genitori.
I figli hanno diritto di essere mantenuti al meglio delle possibilità dei genitori, purché ovviamente ciò avvenga con raziocinio. Il che deve valere anche in caso di separazione e divorzio o comunque quando i genitori non convivono.
Avv. Mariapia Raffaele